mercoledì 8 maggio 2024     •  Login
 
   
 
   
   
   
 
 
     
 
   RC Auto: risarcimento diretto Riduci

Fare richiesta di risarcimento

Ricorda che dal 1° febbraio 2007, se hai subìto un incidente con un altro veicolo che abbia causato danni alle cose trasportate di tua proprietà, al veicolo e/o lesioni non gravi alla tua persona e non sei responsabile o lo sei solo in parte, devi rivolgerti direttamente al tuo assicuratore che è tenuto a risarcire il tuo danno.

Fai molta attenzione ai seguenti casi in cui si applica la nuova procedura di risarcimento diretto, perché solo in questi dovrai fare richiesta di risarcimento al tuo assicuratore.

Negli altri casi dovrai infatti rivolgere la richiesta all’assicuratore del veicolo che ritieni responsabile, in tutto o in parte, dell’incidente.

L’incidente deve aver coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia.

Se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, deve essere targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio 2006. La nuova procedura di risarcimento diretto si applica quindi a tutti i ciclomotori immessi in circolazione dal 14 luglio 2006, mentre a quelli già in circolazione a questa data essa si applica soltanto se abbiano volontariamente aderito al nuovo regime.

Se oltre alle cose trasportate ed al veicolo hai riportato danni fisici, deve trattarsi di lesioni non gravi, cioè di danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%.

La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sul tuo o sull’altro veicolo coinvolto erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che hanno subìto lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%).

La richiesta di risarcimento potrà essere consegnata a mano al tuo assicuratore oppure inviata mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica (a meno che quest’ultimo mezzo sia escluso dal tuo contratto).

Ricorda che il tuo assicuratore è obbligato a formulare offerta di risarcimento entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona.

Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se tu e il conducente dell’altro veicolo avete sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).

Per questo è molto importante che la richiesta di risarcimento sia completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge. Per predisporre la richiesta puoi rivolgerti al tuo assicuratore che è tenuto a fornirti tutta l’assistenza necessaria anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose ed al veicolo. Se la richiesta è incompleta di qualche elemento essenziale, l’assicuratore è inoltre tenuto ad informarti richiedendoti di integrare la richiesta stessa.

Se dichiari di accettare la somma che ti viene offerta, l’assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni.

Ricorda inoltre che se non raggiungi un accordo con il tuo assicuratore potrai agire in giudizio soltanto nei suoi confronti.

Al di fuori di questi casi, e cioè nelle ipotesi di incidente in cui siano rimasti coinvolti più di due veicoli, ovvero di sinistro da cui siano derivate lesioni al conducente superiori a nove punti di invalidità (“lesioni gravi”), il danneggiato dovrà fare richiesta di risarcimento all’assicuratore del veicolo responsabile. In caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all’impresa designata ed al Fondo di garanzia per le vittime della strada presso Consap. Nel caso di sinistro con veicoli esteri all’Ufficio Centrale Italiano.

Il Codice prevede inoltre che se in un sinistro subisce lesioni personali il terzo trasportato, questi dovrà fare richiesta di risarcimento all’assicuratore del veicolo sul quale viaggiava, il quale indennizzerà il danno negli stessi tempi sopra richiamati (60, 30 o 90 giorni a seconda dei casi) fino all’importo del massimale minimo di legge (€ 774.685,35) a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti.

Se il danno supera il massimale minimo di legge, il terzo trasportato avrà diritto di richiedere la parte eccedente all’assicuratore del responsabile, sempre che questi sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.

Denunciare un sinistro

Ricorda che hai l’obbligo di informare per iscritto il tuo assicuratore nel caso tu abbia subito o provocato un incidente stradale. A tal proposito la compilazione del modulo di denuncia (modulo blu di constatazione amichevole) e la consegna al tuo assicuratore adempie agevolmente a tale obbligo. È quindi tuo interesse informare la compagnia assicuratrice anche nel caso tu ritenga di non avere responsabilità (denuncia cautelativa). In base al contratto r.c. auto la compagnia è titolare della gestione della lite, può cioè procedere, in caso di sinistro non rientrante nella procedura di indennizzo diretto, alla trattazione con la controparte, in presenza di una richiesta di risarcimento.

Nel caso in cui la compagnia effettui un pagamento anche solo per concorso di colpa ovvero semplicemente accantoni, come impone la legge, una somma per far fronte all’eventuale futuro risarcimento di un danno, in caso di tariffa bonus–malus scatta automaticamente, alla prima scadenza annua successiva, il “malus” con conseguente maggiorazione del premio.

Se il danno che aveva fatto scattare il “malus” non verrà poi risarcito ed il sinistro sarà eliminato come “senza seguito”, l’assicuratore deve prevedere nelle condizioni le modalità per il rimborso del maggior premio pagato, riattribuire la corretta classe di merito e inviare al domicilio del contraente l’attestato rettificato, anche se questi nel frattempo ha cambiato compagnia.

In ogni caso il contraente ha diritto alla riclassificazione del contratto in corso.

Conservare la propria classe di merito in caso di sinistro

Qualora previsto, puoi conservare la classe di merito anche a seguito di sinistro o di sinistri risarciti dal tuo assicuratore: infatti le condizioni contrattuali possono prevedere la possibilità per l’assicurato di rimborsare alla compagnia gli importi liquidati a titolo definitivo nel corso del periodo di osservazione per sinistri rientranti o meno nella procedura di risarcimento diretto. Ricorda che puoi esercitare tale facoltà anche se comunichi la disdetta e passi ad altra compagnia.

Questa per te può rappresentare una opportunità importante da utilizzare nei casi di sinistri di modesta entità, poiché ti consente di evitare il malus e la conseguente maggiorazione di premio. Verifica dunque le condizioni contrattuali che hai sottoscritto.

In caso affermativo, l’assicuratore dovrà fornirti le seguenti informazioni, o direttamente nella comunicazione che deve inviarti, unitamente all’attestato di rischio, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, oppure attraverso l’agente o punto vendita che gestisce il tuo contratto o tramite il call center della compagnia:

a. sinistri rientranti nella procedura di risarcimento diretto

numero del sinistro/i, data di accadimento, parti coinvolte;

modalità da seguire per richiedere direttamente o per il tramite dell’agente/punto vendita/call center, alla Stanza di compensazione c/o CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 Roma – www. consap.it

Tel: 06/85796.530 Fax: 06/85796.546-547 E-mail per il pubblico: rimborsistanza@consap.it), l’ammontare dell’importo liquidato. La Stanza di compensazione ti fornirà direttamente tutte le informazioni circa le modalità da seguire per effettuare il rimborso;

classe di merito (interna e corrispondente CU) in cui sarà riclassificato il contratto e importo del premio da pagare per l’annualità successiva, qualora il rimborso riguardi il sinistro/tutti i sinistri pagato/i a titolo definitivo nel periodo di osservazione, rientrante/i o meno nella procedura di risarcimento diretto;

dichiarazione che la società procederà a riclassificare il contratto in base alle relative condizioni, ricalcolando la classe di merito (interna e corrispondente CU) e il premio dell’annualità successiva in funzione del/i sinistro/i rimborsato/i, qualora il rimborso non riguardi tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel periodo di osservazione;

b. sinistri non rientranti nella procedura di risarcimento diretto

numero del sinistro/i, data di accadimento, parti coinvolte, importo e data di pagamento;

classe di merito (interna e corrispondente CU) in cui sarà riclassificato il contratto e importo del premio da pagare per l’annualità successiva, qualora il rimborso riguardi il sinistro/tutti i sinistri pagato/i a titolo definitivo nel periodo di osservazione, compreso/i quello/i eventualmente rientrante/i nella procedura di risarcimento diretto;

dichiarazione che la società procederà a riclassificare il contratto in base alle relative condizioni, ricalcolando la classe di merito (interna e corrispondente CU) e il premio dell’annualità successiva in funzione del/i sinistro/i rimborsato/i, qualora il rimborso non riguardi tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel periodo di osservazione.

 
Stampa